Comunicato del Corecom Puglia a tutte le Amministrazioni pubbliche: Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione – Legge 28/00
Nota della Presidente del Corecom Puglia, Lorena Saracino. “E’ consentito trasmettere integralmente in diretta, su canali televisivi e sul web le riunioni di Consigli regionali o altri organi espressione di istituzioni locali o centrali dello Stato. Allo luce del vigente dettato normativo – articolo 9 della Legge 28/00 e legge 7 giugno 2000, n.150 – e secondo la prassi interpretativa dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la trasmissione integrale delle sedute dell’Organo consiliare delle Amministrazioni locali, non rientra, invia generale, nella fattispecie della comunicazione istituzionale e, pertanto, può essere diffusa. La riproposizione integrale di tali sedute costituisce, a giudizio dell’AGCOM, una particolare ipotesi di programmazione informativa e, dunque, non può sottrarsi al rispetto dei principi generali enunciati in materia di informazione dalla legge n. 28/00- art.5 e 11 quater e nelle disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relativamente alla campagna elettorale in corso di svolgimento. Pertanto, al fine di assicurare il rispetto del pluralismo, garantendo la parità di trattamento, l’obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l’imparzialità, l’equità e la pluralità dei punti di vista, nelle trasmissioni in questione, coerentemente con i principi citati, vanno obiettivamente rappresentate tutte le posizioni in seno all’Organo consiliare, con completezza e parità di trattamento. |