INFORMAZIONE Co.re.com Puglia. Disciplina delle trasmissioni dell’emittenza televisiva locale. Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali.
Ai sensi dell’articolo 20 del Regolamento Agcom n. 90/24/CONS, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, assicurando parità di trattamento, obiettività, correttezza, completezza, lealtà, imparzialità, equità e pluralità dei punti di vista nei programmi di informazione, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera b), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004. In particolare, quando vengono affrontate questioni relative alle consultazioni elettorali, è necessario garantire l’equilibrio tra i soggetti politici conformemente a quanto stabilito dall’articolo 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal Codice di autoregolamentazione. Tuttavia, resta salva per l’emittente la libertà di commento e di critica, purché sia chiaramente distinguibile tra informazione e opinione, e sempre nel rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario, così come definite all’articolo 3, comma 1, lettera r), del Testo Unico, possono esprimere i principi di cui sono portatrici. È fatto divieto, in qualsiasi trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, di fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.
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