POLITICA

TAR Puglia respinge il ricorso di “Conversano Che Vorrei”: fuori per una firma

TAR Puglia: respinto il ricorso della lista “Conversano Che Vorrei”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha respinto il ricorso presentato dalla lista civica “Conversano Che Vorrei”, confermando l’esclusione dalla competizione per le elezioni amministrative del Comune di Conversano.

La decisione riguarda il mancato raggiungimento del numero minimo di sottoscrizioni previsto dalla normativa vigente. Secondo quanto ricostruito negli atti, la lista avrebbe presentato 186 firme, delle quali 174 ritenute valide a seguito dell’esclusione di alcuni nominativi risultati già sottoscrittori di altre liste. La soglia minima richiesta per la presentazione era pari a 175 firme. Nel ricorso, la lista aveva contestato le modalità di verifica delle sottoscrizioni, con particolare riferimento alla gestione dei casi di “doppia firma”, alla priorità temporale delle sottoscrizioni e alla ricostruzione amministrativa dei dati trasmessi dagli enti competenti. Era stata inoltre sollevata la questione della possibile non genuinità di alcune sottoscrizioni. Il TAR ha tuttavia ritenuto legittima la ricostruzione operata dall’amministrazione, evidenziando come le sottoscrizioni risultino autenticate da pubblici ufficiali e, in quanto tali, assistite da piena efficacia probatoria. Eventuali contestazioni sulla loro veridicità intrinseca richiedono lo strumento della querela di falso, non attivato nel caso in esame.

Un ulteriore profilo affrontato nel giudizio ha riguardato la verifica della regolarità delle sottoscrizioni a sostegno delle liste e, più in generale, il corretto procedimento di formazione delle candidature. Il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui le firme apposte e autenticate da pubblici ufficiali fanno piena prova della loro provenienza e dell’identità del sottoscrittore. Tale efficacia può essere superata esclusivamente attraverso la querela di falso, strumento non attivato nel procedimento. In questo quadro, il giudice amministrativo ha precisato i limiti del proprio sindacato, circoscritto agli aspetti formali e documentali del procedimento elettorale, senza possibilità di estendere la valutazione alla cosiddetta “genuinità sostanziale” delle sottoscrizioni, ossia alla loro veridicità intrinseca, in assenza del necessario accertamento in sede competente.

La decisione si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale che distingue tra il controllo amministrativo sulla regolarità formale degli atti e l’accertamento della eventuale falsità, rimesso a strumenti processuali specifici e ad altra sede giurisdizionale. Il Tribunale ha quindi rigettato il ricorso, confermando la validità del provvedimento di esclusione. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Redazione Web TV Puglia