Comunicazione e Pubblicità Istituzionale

Elezioni regionali di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025. Adempimenti preparatori in materia di propaganda elettorale

COMUNICATO DELLA SEZIONE ENTI LOCALI – REGIONE PUGLIA

In vista dello svolgimento delle consultazioni elettorali sopra indicate, si richiamano i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale.

A) Delimitazione e assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale diretta

L’art. 1, comma 400, lett. h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha modificato la legge 4 aprile 1956, n. 212, sopprimendo gli spazi per la propaganda indiretta e riducendo quelli per la propaganda diretta.

Tra il 33° e il 30° giorno prima della votazione, quindi dal 21 al 24 ottobre 2025, le Giunte comunali devono:

  • Individuare e delimitare gli spazi per affissioni di stampati, giornali murali o manifesti di propaganda nei centri abitati con almeno 150 abitanti.
  • Assegnare uno spazio per ciascun candidato presidente e uno spazio per ciascuna lista ammessa.

Gli organi preposti all’esame delle candidature dovranno comunicare immediatamente alle Prefetture UU.TT.GG. i candidati e le liste ammesse, con relativi contrassegni e numeri definitivi, e fornire aggiornamenti a seguito di eventuali ricorsi.

B) Inizio della propaganda elettorale – Riunioni e divieti

Dal 30° giorno prima della votazione (24 ottobre 2025), ai sensi dell’art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:

  • Lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.
  • Propaganda luminosa o figurativa fissa in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti.
  • Propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell’art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza obbligo di preavviso al Questore.

C) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Sempre dal 24 ottobre 2025:

  • Uso di altoparlanti su mezzi mobili consentito solo nei termini dell’art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975.
  • L’uso di altoparlanti è subordinato a preventiva autorizzazione del Capo dell’amministrazione comunale o del Prefetto, se su più comuni (art. 59, comma 4, D.P.R. n. 495/1992, modificato dall’art. 49 D.P.R. n. 610/1996).

D) Uso di locali comunali

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, ai sensi degli artt. 19 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515:

  • I Comuni devono mettere a disposizione, in misura eguale, locali per conferenze e dibattiti ai partiti e movimenti politici partecipanti, senza oneri per l’ente.

E) Agevolazioni fiscali

Nei 90 giorni precedenti l’elezione, ai sensi degli artt. 18 e 20 della legge n. 515/1993:

  • Materiale tipografico, spazi di affissione, comunicazione radiotelevisiva, messaggi politici su quotidiani/periodici, affitto locali, allestimenti e servizi connessi godono aliquota IVA ridotta al 4%.

F) Diffusione di sondaggi demoscopici

Nei 15 giorni precedenti la votazione (dal 8 novembre 2025) sino alla chiusura delle operazioni di voto:

  • Vietata la pubblicazione o diffusione dei risultati di sondaggi sull’esito delle elezioni o sugli orientamenti di voto.

G) Inizio del divieto di propaganda

Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 212/1956:

  • Dal 22 al 24 novembre 2025, vietati comizi, riunioni di propaganda diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
  • Vietata nuova affissione di stampati, giornali murali e manifesti.
  • Nei giorni di votazione, propaganda vietata entro 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali.
  • Consentita nuova affissione di quotidiani o periodici solo nelle bacheche autorizzate alla data di convocazione dei comizi.

H) Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

  • Le rilevazioni all’uscita dai seggi non necessitano di autorizzazioni particolari, purché non interferiscano con l’afflusso e deflusso degli elettori.
  • Presenza di incaricati all’interno delle sezioni per rilevazioni sugli scrutini può essere consentita previo assenso dei presidenti degli uffici elettorali, senza turbare lo svolgimento dello scrutinio.